Circolare n° 6/2017

1. Certificazione antimafia – “white list” della Prefettura.

Il DPCM 24 novembre 2016 ha modificato la disciplina per l’iscrizione nella “White list” della Prefettura (per cui tale iscrizione non è più facoltativa, ma obbligatoria per partecipare a gare pubbliche e per la stipula di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche).
Nella nostra circolare n° 10/2016, la legge n° 190/2016 (art. 1 commi 52 – 57), stabiliva per le imprese operanti nei settori più a rischio di infiltrazioni mafiose (fra cui quelle operanti nel settore del trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi, imprese di autotrasporto per conto terzi) l’iscrizione facoltativa nella “White list” della Prefettura.
La white list consiste in un elenco di imprese, tenuto presso ciascuna Prefettura, non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Il nuovo DPCM 24 novembre 2016 prevede invece che l’iscrizione in tale elenco è obbligatoria (non più facoltativa), per cui ogni impresa deve iscriversi a tale elenco per poter partecipare a gare di appalto pubbliche o per avere affidati lavori e servizi pubblici in subbappalto.
Per iscriversi nella white list l’impresa deve presentare la domanda alla Prefettura nella cui provincia ha sede legale, indicando il/i settori di attività per cui richiede l’iscrizione allegando i documenti richiesti e i relativi allegati (le domande vanno inviate a mezzo PEC).
La Prefettura, a seguito della consultazione della Banca Dati nazionale unica, comunica a mezzo PEC l’iscrizione (o il diniego) e inserisce l’impresa nella white list pubblicata sul proprio sito istituzionale (la Prefettura delibera entro 90 giorni da quando riceve la PEC).
L’iscrizione nell’elenco è valida per 12 mesi (rinnovabile con comunicazione dell’impresa alla Prefettura almeno 30 giorni prima della scadenza).

2. Albo Gestori Ambientali – procedura di concordato con continuità aziendale.

La circolare del Comitato Nazionale n° 172/ALBO/PRES dell’8 febbraio 2017 ha precisato che l’impresa in stato di concordato con continuità aziendale può iscriversi all’Albo Gestori Ambientali.
Infatti, la particolare situazione del concordato con continuità aziendale, introdotta dall’art. 186-bis della legge fallimentare, è rivolta a garantire a continuare l’attività dell’impresa, e non la liquidità per soddisfare i debitori, per cui le imprese che sono sottoposte alla procedura di concordato con continuità aziendale (omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione) possono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali.

3. MUD 2017 (relativamente ai rifiuti gestiti nel corso del 2016).

Vi ricordiamo che entro il 30 aprile 2017 deve essere presentata alla Camera di Commercio compente la dichiarazione MUD 2017 (relativamente ai rifiuti gestiti nel corso del 2016).
Il Modello da utilizzare (salvo l’ipotesi di eventuali modifiche di legge che potrebbero intervenire) è quello che era stato definito con DPCM 17 dicembre 2014.
Infatti il DPCM 21 dicembre 2015 all’art. 1 comma 2 ha stabilito che il Modello Unico Ambientale da utilizzare “sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)” è quello adottato con il DPCM 17 dicembre 2014.
L’ultima proroga del SISTRI (ex d.l. n° 244/2016 – art. 12) ha stabilito che “fino alla data del subentro nella gestione del SISTRI del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli … 189 (MUD) … del D. Lgs. 152/2006 …”, per cui deve essere ancora utilizzato il modello e le istruzioni che erano state definite nel DPCM 17 dicembre 2014.
Il MUD per l’anno 2017 (con riferimento ai rifiuti gestiti nell’anno 2016) va presentato, telematicamente tramite il sito www.mudtelematico.it, entro il 2 maggio 2017 (il 30 aprile è giorno festivo, per cui la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ossia il 2 maggio).
Le imprese di trasporto rifiuti (come le vostre) e gli intermediari di rifiuti senza detenzione (cat. 8 Albo Gestori Ambientali) sono tenute a presentare il MUD alla CCIAA competente per territorio (e solo telematicamente, non è ammesso il MUD cartaceo).
Il software per la compilazione del MUD è già reso disponibile nel sito dell’ECOCERVED (http://mud.ecocerved.it/) ed è reso disponibile anche tramite le CCIAA, l’UNIONCAMERE (www.unioncamere.it), INFOCAMERE (www.infocamere.it).

Sono tenuti alla presentazione del MUD, ex art. 189 comma 3 del D. Lgs. 152/2006:
– chiunque effettua attività di raccolta e trasporto rifiuti a titolo professionale;
– commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
– chiunque svolga operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
– Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
– imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;
– imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi derivanti da: lavorazioni industriali (attività produttive); lavorazioni artigianali (attività produttive); attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
– soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
– i soggetti che effettuano raccolta, trasporto, trattamento veicoli fuori uso ex D. Lgs. 209/2003;
– soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ex D. Lgs. 151/2005 (impianti che trattano e recuperano RAEE, produttori iscritti al Registro Nazionale AEE ed esportatori RAEE).
Sono esonerati dall’obbligo della presentazione del MUD:
– gli imprenditori agricoli con un volume di affari non superiore ad € 8.000;
– le attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi per iscrizione dell’impresa in cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali;
– per i soli rifiuti non pericolosi, le attività di impresa che non abbia più di 10 dipendenti.