Circolare n° 7/2019

E’ stato pubblicato in G.U. n° 45 del 22 febbraio 2019, il DPCM 24 dicembre 2018 che ha definito il Modello Unico Ambientale (MUD) per il 2019.

Il decreto sostituisce il modello utilizzato negli scorsi anni; per cui vi invitiamo a consultare il vostro fornitore di software per verificare l’eventuale necessità di modifiche al software gestionale da voi utilizzato attualmente (se lo utilizzare) per gestire i dati relativi ai rifiuti (registri carico e scarico/F.I.R.).

Il MUD 2019 (con riferimento ai rifiuti gestiti nell’anno 2018) va presentato telematicamente (escluse altre modalità) tramite sito www.mudtelematico.it, entro il 22 giugno 2019 (è stato prorogato il termine del 30 aprile per presentare il MUD, in quanto l’art. 7 delle n° 70/1994 stabilisce che se viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 1° marzo un nuovo decreto contenente integrazioni e modifiche al MUD, il termine di presentazione del MUD viene prorogato di 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione in G. U.).

Nei prossimi giorni Ecocerved renderà disponibile sul nuovo sito ambientale delle Camere di commercio (www.ecocamere.it) materiali e istruzioni per la compilazione e la presentazione del MUD.

Vi ricordiamo che le vostre imprese, in quanto impegnate per il trasporto rifiuti e per l’intermediazione di rifiuti senza detenzione (cat. 8 dell’Albo Gestori Ambientali), devono presentare il MUD alla CCIAA di competenza per territorio esclusivamente per via telematica (esclusa ogni altra modalità ed escluso l’invio del MUD semplificato a mezzo PEC).

Non sono state apportate modifiche ai soggetti obbligati alla presentazione del MUD, per cui, come stabilito dall’ art. 189 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, sono tenuti alla presentazione del MUD:

  • chiunque effettua attività di raccolta e trasporto rifiuti a titolo professionale;
  • commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • chiunque svolga operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi derivanti da: lavorazioni industriali (attività produttive); lavorazioni artigianali (attività produttive); attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
  • i soggetti che effettuano raccolta, trasporto, trattamento veicoli fuori uso ex D. Lgs. 209/2003;
  • soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ex D. Lgs. 151/2005 (impianti che trattano e recuperano RAEE, produttori iscritti al Registro Nazionale AEE ed esportatori RAEE).

Cordiali saluti
La Segreteria ASPI