Circolare n° 16/2020
A seguito dell’emanazione del DPCM 8 marzo 2020 recante “ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale” e delle richieste pervenute dalle imprese associate precisiamo quanto segue.
Il DPCM 8 marzo 2020 ha previsto una serie di misure che trovano applicazione per l’intero territorio nazionale (art. 2) e ulteriori prescrizioni per alcune regioni e province – c.d. “zona rossa” (art. 1): ossia Regione Lombardia, province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano – Cusio – Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
Tutte le misure previste si applicano a partire dall’8 marzo 2010 e fino al 3 aprile 2020 (vi alleghiamo il decreto per facilità di consultazione e per attenervi alle misure sanitarie e di emergenza previste per le persone fisiche).
Per quanto riguarda il Settore dell’autotrasporto, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha informato, con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale (www.mit.gov.it), che non è prevista alcuna limitazione o restrizione al transito merci da e per i territori indicati dal DPCM 8/3/2020, per cui “le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci”.
E’ inoltre stata emanata l’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n° 646 dell’8 marzo 2020 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) che precisa che “le disposizioni di cui all’articolo 1 … del DPCM 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche … E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate.
Quanto previsto dal medesimo articolo 1 … non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività”.
Ciò premesso, considerato che i vostri dipendenti autisti ed altro personale viaggiante a bordo dei veicoli in vostra disponibilità sono normalmente impegnati in lavori di carico – trasporto – scarico di rifiuti, da equiparate a merci a tutti gli effetti, riteniamo che le specifiche attività rientrino pure nelle esenzioni dalle limitazioni di spostamenti di cui ai precedenti capoversi; tuttavia abbiamo provveduto a chiedere specifica conferma al Dipartimento della Protezione Civile / Presidenza del Consiglio dei Ministri, già questa mattina e poi sollecitato il riscontro nel pomeriggio, ma non abbiamo ricevuto ancora alcuna risposta.
Per quanto riguarda il D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per il protocollo di igiene e prevenzione di tutto il vostro personale, si sottolinea che comunque è tutto soggetto già, per le particolari condizioni di lavoro e le materie trattate ad alto rischi infezioni e malattie (indipendentemente da Coronavirus ed anche più rischiose dello stesso), a norme di sicurezza, distanze di rispetto dai cantieri da parte di terzi, tutela della salute, protezione individuale con riferimento anche a medico del lavoro prescelto, che prevedono anche guanti protettivi, maschere antivirus (per esempio per rischi da HIV – Epatite – altro), occhiali protettivi, calzari protettivi ed altri DPI specifici che comunque avete l’obbligo di fornire, aggiornare e controllare che vengano sempre correttamente utilizzati nelle attività lavorative da tutti i vostri dipendenti, facendo anche rispettare le norme per l’igiene personale e degli indumenti negli intervalli di lavoro, pause, termine del lavoro: questo deve sempre essere oggetto della vostra attenzione indipendentemente dal Coronavirus, che comunque si aggiunge ai rischi di contagio.
Attendiamo la conferma chiesta e sollecitata al DPC e Presidenza Consiglio dei Ministri per potervi dare definitiva conferma e sicurezza che le vostre imprese possono effettuare le attività di trasporto rifiuti, in quanto equiparate al trasporto merci, sempre adottando le misure di prevenzione, protezione e cautela di cui al precedente capoverso per evitare contagi da pericoli per la salute sempre presenti nelle vostre attività, quindi rispettando le consuete e dovute misure di protezione e sicurezza sul lavoro che erano già previste dal D. Lgs. n° 81/2008 (utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delimitazione del cantiere in cui si opera, ecc.).
Cordiali saluti
La Segreteria ASPI