Circolare n° 39/2020

Fra le misure di sostegno economico dei lavoratori a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo con decreto legge n° 18/2020 ha introdotto delle “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga” che trovano applicazione su tutto il territorio nazionale (art. 19 – 22).
In particolare sono previste le seguenti misure:
– la possibilità di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale o all’assegno ordinario garantito dal Fondo di Integrazione Salariale (ex art. 19) per le imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti, operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le imprese che applicano il CCNL Servizi Ambientali possono beneficiare dell’assegno ordinario (infatti anche se è stato istituito il Fondo Bilaterale di categoria “Fondo bilaterale di sostegno al reddito del personale dei servizi ambientali” questo non è ancora attualmente operativo).
Le domande vanno trasmette, per periodi di sospensione/riduzione attività dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, accedendo al sito dell’INPS utilizzando la causale “COVID-19 nazionale”, indicando i nominativi dei lavoratori beneficiari (i lavoratori per poter beneficiare delle prestazione devono risultare alla dipendenza dell’impresa alla data del 23 febbraio 2020).
Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

– la cassa integrazione in deroga (ex art. 22), che viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi.
I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione in deroga con la causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.
Alla cassa integrazione in deroga possono accedere quei datori di lavoro del settore privato per cui normalmente non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti norme in materia di sospensione o riduzione di orario (ad es. artigiani, aziende fino a 5 dipendenti, ecc.).
La procedura per accedere alla CIGD prevede che le Regioni e le Province Autonome emettano norme per definire le linee di intervento della cassa integrazione in deroga e per delineare i criteri per l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Governo.
Successivamente, le aziende devono presentare domanda alla Regione e, una volta pubblicato l’elenco delle imprese beneficiarie della CIGD, l’impresa deve inoltrare domanda all’INPS.
Anche in tal caso, il trattamento è riconosciuto per una durata massima di 9 settimane e a favore di lavoratori che risultano alle dipendenze dell’impresa alla data del 23 febbraio 2020.
Se interessati, fate riferimento ai siti istituzionali delle Regioni per seguire le procedure per richiedere la CIGD.

Vista la particolarità della materia e se vi sono situazioni di riduzione/sospensione dell’attività, vi consigliamo di contattare il vostro commercialista o consulente del lavoro per attuare l’accesso ai benefici previsti.
Cordiali saluti
La Segreteria ASPI