Circolare n° 55/2020
Vi abbiamo inviato numerose circolari che trattano la materia in oggetto, con relativi allegati di riferimento, per cercare di indicare riferimenti chiari per organizzare e fare le specifiche attività.
Le specifiche attività sono puntualmente e chiaramente definite dalla legge n° 82 del 25.01.1994 e poi definite dal D.M. 274 del 7.7.1997 (Regolamento di attuazione); a tali disposizioni vigenti dello Stato Italiano devono fare riferimento le CCIAA, le Imprese, i cittadini.
Le recenti disposizioni per l’emergenza da Covid 19 emanate dal Governo Nazionale, coadiuvato da Esperti, non fanno puntuale riferimento alle “definizioni” specificate nelle norme vigenti, ma li utilizzano in modo improprio generando ulteriori disagi, incertezze e intoppi alle Imprese che invece devono confrontarsi, per iniziare le specifiche attività, con le CCIAA con esclusivo riferimento alle “definizioni” fissate dalle norme, alle quali devono corrispondere precisi requisiti ed in mancanza dei quali le attività non possono essere svolte e quindi non possono essere né certificate né fatturate ai Clienti/Committenti.
In particolare facciamo riferimento alle “definizioni” di: pulizia – disinfezione – disinfestazione – sanificazione (non prendiamo in considerazione la derattizzazione) che per le norme in vigore e per la CCIAA hanno precisi significati, mentre nelle disposizioni emanate per l’Emergenza da Covid 19, in particolare il Rapporto ISS Covid-19 n° 5/2020 e il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020 (punto 4), l’attività di pulizia e disinfezione (con i disinfettanti indicati nella circolare 5443 – 22.02.2020 del Ministero della Salute – tipo soluzioni di ipoclorito di sodio e alcoliche) corrisponderebbe ad un servizio di “sanificazione”; il Regolamento con D.M. 274/1997 dice cosa diversa perché il termine sanificazione comprende l’insieme delle attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”, per poter svolgere le quali (quella di volta in volta richiesta) l’Impresa deve dimostrare alla CCIAA il possesso di 3 precisi requisiti, tra cui quello di avere nella propria organizzazione il Preposto per la gestione tecnica (dei prodotti e dei mezzi utilizzati e che deve poter acquistare).
Invece per le attività di pulizia e disinfezione per eliminare i virus nei luoghi frequentati da persone (anche in concomitanza delle “riaperture”), cui fanno riferimento la recente circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22.02.2020 ed il Rapporto ISS Covid-19 n° 5/2020, non è necessario il requisito del Preposto per la gestione tecnica (ovviamente perché tali attività non prevedono l’impiego delle sostanze chimiche necessarie per la disinfestazione); per pulizia e disinfezione si utilizzano materiali per rimuovere lo sporco, detergenti, acqua (calda e/o fredda), disinfettanti, magari quelli indicati come idonei dal Ministero della Salute e nel rapporto ISS Covid-19 n° 5/2020.
La differenziazione esposta riteniamo sia molto importante perché le esigenze di pulire e disinfettare gli ambienti per poterli frequentare evitando il contagio Covid 19 sono enormi ed urgenti in questa fase: indicare alle Imprese ed ai Clienti/Committenti la sanificazione come procedura obbligatoria e responsabile riduce molto la disponibilità dei servizi necessari, distorce il mercato, condiziona le “riaperture”; la disponibilità di servizi per abbattere virus e batteri dagli ambienti frequentati sarebbe molto maggiore e pronta se le richiamate disposizioni istituzionali facessero riferimento in modo chiaro e netto ai termini di “pulizia e disinfezione” che possono essere offerti da tutte le Imprese attive presso le CCIAA secondo il D.M. 274/97, anche quelle che non hanno il Preposto per la gestione tecnica perché non previsto.
Il disagio e l’incertezza delle Imprese e dei Committenti derivante dalle disposizioni non chiare, può compromettere anche le procedure per le fatture dei servizi forniti, per dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni per contrastare il Covid 19, ma anche per i rimborsi che sarebbero previsti per servizi di “sanificazione” che invece dovrebbero essere specificati come servizi di “pulizia e disinfezione” , pur in armonia con le relative descrizioni/raccomandazioni per Covid 19 e le sostanze da utilizzare che sono disinfettanti.
Allo stato attuale, in mancanza di chiarimenti istituzionali, con riferimento alle norme nazionali e per disposizioni recenti per rendere sicuri il più possibile gli ambienti di lavoro e di frequentazione, con riferimento a batteri e virus, consideriamo per le vostre Imprese le due diverse possibilità che seguono:
– presentazione in Camera di Commercio di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), per le sole attività di “pulizia e disinfezione” ex legge 82/94 e D.M. n° 274/1997 con solo i requisiti di onorabilità e capacità finanziaria;
emettere fatture degli interventi effettuati riportando la dicitura “Servizio di pulizia/disinfezione (sanificazione ex Protocollo 24 aprile 2020 per il contrasto al virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – Allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020 e rif.to Rapporto ISS Covid-19 n° 5/2020)”.
oppure
– presentazione in Camera di Commercio di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), per attività di “sanificazione” (che comprende le attività di pulizia e disinfezione) ex legge n° 82/94 e DM n° 274/1997 con i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e Preposto per la gestione tecnica, per non avere comunque problemi o contestazioni;
emettere fatture degli interventi effettuati riportando la dicitura “Servizio di pulizia/disinfezione (sanificazione ex Protocollo 24 aprile 2020 per il contrasto al virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – Allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020 e rif.to Rapporto ISS Covid-19 n° 5/2020)”.
Evidenziamo ancora che nelle nostre circolari abbiamo sempre fatto riferimento a norme e disposizioni Istituzionali, mai a notizie raccolte sulla stampa o dai media (TV – Internet), sempre cercando di indirizzarvi per individuare quanto necessario per operare correttamente ed in sicurezza; quindi per la disinfezione abbiamo fatto riferimento all’utilizzo di sostanze richiamate nelle disposizioni per contrastare il Covid 19 (soluzioni di ipoclorito di sodio, alcoliche, perossido di idrogeno, altre richiamate); non abbiamo fatto riferimento ad altre sostanze come per esempio l’ozono, il cui utilizzo è comunque diffuso da anni per le sue capacità ossidanti ed efficace battericida, virucida, disinfettante anche per alimenti.
Parliamo qui dell’ozono perché molte vostre Imprese stanno investendo in attrezzature per disinfezione con ozono, ma a tale proposito dobbiamo evidenziare quanto segue:
- ufficialmente non è noto attualmente il livello di efficacia dell’ozono sul Covid 19, per cui sono in corso le procedure di approvazione (ECHA BPR OZONO) alla data dell’8.5.2020;
- sono improprie le notizie diffuse sulla stampa e sui media (internet) per cui l’ozono sarebbe inefficace per combattere il Covid 19, semplicemente non sono stati divulgati risultati di test specifici ufficiali: se non lo sanno gli Enti preposti ai test e le Istituzioni non possono saperlo i “comunicatori”;
- certamente l’ozono è un efficace virucida e battericida, quindi un efficace disinfettante, per agenti diversi da Covid 19, ed anche efficace sanificante da tempo utilizzato anche nei reparti delle strutture ospedaliere.
Sia per l’ozono che per altre sostanze battericide e virucide, di cui si comunica il largo impiego in altri paesi europei ed extra europei, si sovrappongono quotidianamente comunicazioni contrastanti e confuse.
Stiamo osservando che, stante la situazione di specifiche impellenti/importanti/urgenti necessità della collettività nell’emergenza da Covid 19, mentre ci si accinge a riprendere progressivamente le attività e le frequentazioni, la confusione aumenta quanto più un soggetto cerca sicurezza per operare e per vivere ponendo quesiti a 360° e ascoltando tutte le voci possibili non riuscendo ad individuare un riferimento istituzionale certo e soddisfacente; in queste condizioni noi possiamo suggerire di affidarvi a pochissimi riferimenti che riteniate sicuri, applicando sempre le norme, rispettando le regole di buon comportamento e seguendo la logica per tutela vostra e dei vostri Clienti, registrando e descrivendo quello che effettivamente fate nei servizi che date.
Tra le misure di controllo e sicurezza del personale durante le vostre attività, c’è la buona norma di controllare la temperatura corporea di chi arriva sul luogo di lavoro giornaliero (come stabilito dal Protocollo condiviso sulle misure di contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 al punto 2 – vedi circolare ASPI n° 48/2020), a tale proposito vi indichiamo di seguito quanto fatto dalla Regione Lombardia.
La Regione Lombardia ha emesso l’ordinanza n° 546 del 13/5/2020 con validità dal 18 al 31 maggio 2020 per cui, considerata la ripresa di un numero consistente di attività produttive a partire da lunedì 18 maggio è previsto che “il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato”; la temperatura corporea deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro (ossia prima di entrare in ufficio), non sono previsti limiti alle deleghe per rilevarle, per cui possono essere estese a vari dipendenti in modo da poter coprire qualsiasi orario delle vostre attività (compresi turni ed emergenze).
Cordiali saluti
La Segreteria ASPI