Circolare n° 59/2021
Pros.zione: circolare ASPI 58/2021 del 28.07.2021.

Abbiamo il piacere di poter confermare che l’emendamento al comma 5 dell’articolo 230 al T.U.A., anticipato nella nostra circolare in oggetto, è legge della Repubblica Italiana; sulla Gazzetta Ufficiale 181 del 30.07.2021 infatti è pubblicata la legge 29.07.2021 n° 108 di conversione del D.L. n° 77/2021 che all’articolo 35 (parte II – Titolo I – Capo VIII – lettera <e-bis>) riporta l’annunciato emendamento.
Il comma 5 dell’articolo 230 ora chiarisce definitivamente chi deve essere considerato produttore dei rifiuti di risulta da servizi di pulizia condotte fognarie, fosse settiche, bagni mobili (classificati con i CER 20 03 06 e 20 03 04), cioè il fornitore dei servizi stessi;
inoltre chiarisce e precisa altri aspetti delle specifiche attività:

  1. la raccolta ed il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta,
  2. i rifiuti caricati possono essere conferiti direttamente al Destinatario oppure trasportati e raggruppati temporaneamente in deposito temporaneo (ex articolo 183 – comma 1 – lettera <bb>) presso la sede dell’Impresa dove si considerano prodotti.

Quanto riportato ai precedenti punti 1 e 2 consente alle Imprese di organizzare presso la propria sede il “deposito temporaneo” dei rifiuti classificati con CER 20 03 04 e 20 03 06 (separatamente) in contenitori a tenuta e sicuri, all’interno di capannoni o all’esterno, su gomme o fissi, sino al raggiungimento di 30 mc (riferimento più corrispondente alle vostre attività) per poter fare un unico trasporto “conveniente” (motrice + rimorchio oppure semirimorchio) all’impianto di trattamento (svincolati quindi dalle 72 ore previste comunque per il trasporto dei rifiuti prodotti dai Clienti), compilando un unico F.I.R. di accompagnamento dalla sede dell’Impresa (dove i rifiuti si considerano prodotti) al Destinatario, Produttore e Trasportatore la vostra Impresa. In alternativa il carico può essere conferito direttamente all’impianto di trattamento indicato sul F.I.R.
Nel prossimo mese di settembre l’Albo Nazionale Gestori Ambientali dovrà deliberare il nuovo modello per la presa a carico e trasporto dei rifiuti nei giri di raccolta giornalieri per i servizi forniti ai vostri clienti.
Dobbiamo tuttavia considerare una fase transitoria per adattamento di tutti i Soggetti interessati alle nuove chiare disposizioni di legge, durante la quale continuerete ad utilizzare il solito F.I.R. sicuramente se prevedete di caricare e conferire direttamente all’impianto di trattamento, ma anche (in attesa del nuovo documento di trasporto deliberato dall’Albo Gestori Ambientali) se dai luoghi di carico prevedete di trasportare i rifiuti (20 03 04 e 20 03 06) alla vostra sede per raggruppamento in deposito temporaneo (sino a 30 mc massimo); nella fase transitoria vi adeguerete anche alle disposizione dei Destinatari, che pure dovranno adeguarsi al più presto alle nuove disposizioni.
Restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e commento sulla materia trattata ed inviamo cordiali saluti,
La Segreteria ASPI


LEGGE DI CONVERSIONE 29 LUGLIO 2021 N° 108
Articolo 35. Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare

e-bis) all’articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonchè i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.
La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb).
Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298».