Questo contenuto é riservato ai soli iscritti. Se sei già registrato esegui l'accesso. I nuovi utenti possono registrarsi usando il form sottostante.
Art. 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)
1. Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo – attuano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne