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ART. 237-octies (( (Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento).))
((1. Nell’esercizio dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinche’ le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti,