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ART. 260 (attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu’ operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attivita’ continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente