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Art. 4 Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione
1. All’articolo 495 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore