Circolare n° 45/2021
La circolare in oggetto, alla pagina 17 e con riferimento all’articolo 230 comma 5 del T.U.A., in risposta a specifico quesito indicherebbe come produttore dei rifiuti di risulta con CER 20 03 04 il vostro cliente e non la vostra Impresa.
Questa interpretazione (con circolare) della citata Direzione del MITE appare in contrasto con la consuetudine operativa prevalente e diffusa tra Gestori di impianti ed operatori, dal D. Lgs. 116/2020 che riconduce i rifiuti con CER 20 03 04 tra i rifiuti speciali (non più urbani), la circolare 02.02.2021 (terzo capoverso) emanata dalla stessa Direzione del MITE in cui viene specificato, tra l’altro, che i rifiuti da pulizia/manutenzione fosse settiche e reti fognarie sono rifiuti da “attività di impresa”, quindi rifiuti speciali prodotti in attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi.
Questa Associazione nazionale, con puntuale riferimento al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha sempre ritenuto e comunicato che produttore dei rifiuti classificati con CER 20 03 04 è la vostra Impresa, in disaccordo con alcuni Consulenti Ambientali e taluni Giuristi che sostengono il contrario.
Per sostenere la nostra posizione, in ogni sede con riscontri positivi sino ad oggi, abbiamo fatto riferimento ai seguenti punti del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (non circolari interpretative):
- articolo 74 per definizioni di acque reflue e rete fognaria, comma 1 – lettera <g>, lettera <i> e lettere <dd>,
- articolo 100 = reti fognarie in generale ed in particolare al relativo comma 3 che, con riferimento a scarichi di acque reflue domestiche, considera sistemi individuali a altri sistemi pubblici o privati… per insediamenti, installazioni o edifici isolati;
- articolo 110 – comma 3 – lettera <b> “rifiuti costituiti da materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell’articolo 100 – comma 3”;
- articolo 230 – comma 5 del testo originale D. Lgs. 152 del 2006 in cui si fa riferimento a rifiuti provenienti dalle attività di pulizia delle fognature (in genere) e che rimanda a successive disposizioni specifiche, poi contenute nell’articolo 33 del D. Lgs. 205/2010 (attuale articolo 230 – comma 5) che ovviamente deve essere preso a riferimento di “fognature” in genere e non di una sola parte di esse, peraltro non sempre fisicamente e tecnicamente separabili;
- articolo 193 (già comma 12) ora comma 15 nel D. Lgs. 116/2020, per cui la tracciabilità dei rifiuti da pulizia fognature (CER 20 03 04 e 20 03 06 a seconda della parte di infrastruttura ricettiva di scarichi oggetto di pulizia manutentiva) in quantità significative deve essere assicurata con F.I.R. dalla raccolta per trasporto degli stessi agli impianti di trattamento;
- il D.Lgs. 116/2020 ha specificato, articolo 184 – comma 3 – lettera <g>, che i rifiuti da fosse settiche e reti fognarie (sia 20 03 04 che 20 03 06) sono rifiuti speciali in quanto prodotti da attività di impresa, quindi dal soggetto che svolge attività organizzata per garantire specifici servizi (pulizia manutentiva);
- Ulteriore specificazione su chi debba essere considerato Produttore dei rifiuti corrispondenti al CER 20 03 04 è il terzo capoverso della nota esplicativa 0010249 del 02.02.2021.
Non vi abbiamo dato notizie della circolare 14.05.2021 sino ad oggi per non contribuire alla confusione ed all’incertezza del vostro operare quotidiano, abbiamo però provveduto immediatamente a chiedere alla Direzione Generale per l’Economia Circolare di riconsiderare la circolare in questione per la parte che stiamo commentando, poi abbiamo chiesto al MITE di essere convocati con urgenza per la definitiva soluzione dell’annoso problema.
Quindi attendiamo risposte e convocazione di cui vi aggiorneremo; nel frattempo vi suggeriamo di operare come fatto sino ad oggi ed in armonia con i regolamenti dei Destinatari cui conferite i rifiuti classificati con CER 20 03 04.
Cordiali saluti
La Segreteria ASPI
Circolare MITE 51657 del 14 maggio 2021 – Chiarimenti