Circolare n° 41/2020
Vi comunichiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 10 aprile 2020 contenente “Ulteriori … misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” con cui vengono prorogate al 3 maggio 2020 le misure restrittive attualmente vigenti.
Il DPCM 10 aprile 2020 abroga e sostituisce il precedente DPCM 22 marzo 2020 (ed abroga ulteriori provvedimenti emanati in precedenza).
Il decreto è in vigore da oggi 14 aprile fino al 3 maggio.
Per quanto di vostro interesse, il DPCM riafferma che le imprese del vostro settore possono continuare ad operare (Allegato 3); nell’elenco dei codici ATECO che sono autorizzate ad operare sono sono riportate le vostre attività, quali:
- 37 Gestione delle reti fognarie,
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali,
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti,
- 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte,
- 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche,
- 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione.
Ricordiamo, come già comunicato in precedenza, che le vostre imprese in quanto ricomprese fra quelle che possono continuare ad operare sulla base dei codici ATECO riportati nell’Allegato 3 NON DEVONO FARE ALCUNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA PREFETTURA.
Dunque, per effetto del decreto in oggetto, le vostre imprese possono continuare a svolgere le attività di spurgo, disostruzione, manutenzione impianti fognari, trasporto rifiuti, in quanto ricomprese tra i codici ATECO sopra riportati, come già precedentemente comunicato perché “attività di pubblico interesse”.
Cordiali saluti
La Segreteria ASPI