Circolare n° 17/2020
Ieri, 9 marzo 2020 è stato emanato un nuovo DPCM (n° 638 del 9.3.2020) che ha ampliato le misure restrittive previste dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale (e non più solo limitate alla Regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano – Cusio – Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia).
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 che stiamo vivendo ci pone di fronte norme, disposizioni, misure per contenere i contagi e preventive, emanate in tempi rapidi, per immediata e collettiva applicazione, purtroppo non puntuali ma generiche, non di facile ed univoca interpretazione, da cui possono derivare decisioni in autotutela, limitanti ogni forma di rapporti operativi di lavoro, con effetti decisamente negativi sulla disponibilità immediata di servizi igienici essenziali.
Per quanto riguarda le attività lavorative le disposizioni si limitano ad escludere dai divieti “… gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità …” (DPCM 8.3.2020 – art. 1 – comma <a>), quindi indicano un modello per autocertificazione (Modello A) delle circostanze in esenzione ai divieti.
Immediatamente dopo il DPCM 8.3.2020 il Dipartimento della Protezione Civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha emanato l’ordinanza n° 646 dell’8 marzo 2020 specifica per l’autotrasporto in cui (articolo 1 – comma 1) “… E esclusa ogni applicabilità della misura (limitazioni) al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva …”; anche questa disposizione del tutto generica.
Come già comunicato con circolare ASPI di ieri, abbiamo inviato una PEC con richiesta chiarimenti immediati che facessero esplicito riferimento anche al trasporto di rifiuti, che rientra certamente nel trasporto merci (Albo Autotrasportatori) ma che è anche subordinato alle disposizioni dell’Albo Gestori Ambientali, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta.
Per quanto possibile vi proponiamo uno schema base di organizzazione delle vostre attività trasporto rifiuti, che riteniamo (in mancanza della richiesta precisazione della PCM – DPC) possa essere equiparato al trasporto merci, salvo specifiche diverse disposizioni della Regione in cui si opera:
- tenere su ogni veicolo, a disposizione dell’autista edotto, una copia dell’ordinanza n° 646 dell’8 marzo 2020 emanata dal D.P.C. (Allegato B);
- fare specifica formazione a tutto il proprio personale sulle “Misure igienico – sanitarie” indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8.3.2020, quindi consegnare ad ogni dipendente (per consultazione costante) una copia di tale Allegato 1;
- compilare a nome dell’autista a bordo del veicolo e firmare per ogni intervento programmato, ad integrazione del FIR se c’è trasporto di rifiuti, l’autodichiarazione conforme al Modello A (allegato alla direttiva del Ministero dell’Interno dell’8 marzo 2020 aggiornato dal nuovo decreto del 9 marzo 2020) che vi alleghiamo; inoltre per ogni viaggio l’autista tenga con se più copie in bianco del Modello A da compilare eventualmente per modifiche del programma di partenza;
- registrare in qualsiasi modo possibile, fax – mail – sms – whatsapp – smartphone, la richiesta di intervento da comprovare eventualmente ai controlli in itinere oppure successivi per confronto in qualsiasi sede con l’autocertificazione Modello A.
- Osservate e fate osservare ai vostri dipendenti sempre e comunque, perché indipendenti dall’emergenza epidemiologica del COVID-19, tutte le misure già previste dai protocolli di igiene e sanità nelle vostre specifiche attività che espongono a rischi infettivi più pericolosi del COVID-19 (salmonella – epatiti – HIV – altro), quindi tutti i vostri dipendenti devono essere dotati di dispositivi di protezione individuali e devono utilizzare tutti i DPI previsti per le attività svolte, già dal D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, comprese: mascherine, guanti, occhiali protettivi, calzari adeguati ai cantieri, indumenti adeguati ai cantieri, elmetti in presenza di rischi da carichi sospesi, altro necessario e tutto efficiente ed igienizzato.
L’Allegato C è un estratto esplicativo utile ed interessante da “Scienzainrete”, che pensiamo possa esservi utile. Tra le importanti informazioni riportate si dice che nell’ambiente (fuori dal corpo umano) la contagiosità dipende dalle goccioline d’acqua che contengono cellule infette, cessato il supporto acquoso la sopravvivenza di coronavirus si riduce a poche ore.
Continueremo a chiedere e cercare i chiarimenti necessari ed utili per la serenità e la sicurezza del vostro lavoro, coinvolgendo anche il Ministero dell’Ambiente ed ARERA perché possa essere garantita sempre la ricettività dei rifiuti dai Destinatari autorizzati al trattamento, soprattutto dai Gestori dei Depuratori ex articolo 110 – comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Vi terremo informati, cordiali saluti,
La Segreteria ASPI