Circolare n° 56/2020
PUNTO A
Ritenendo di fare una cosa utile, anche noi diamo diffusione delle misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 così detto “Decreto Rilancio”.
Il “Decreto Rilancio” prevede diverse misure a sostegno anche delle imprese per poter disporre possibilmente di una maggiore liquidità per far fronte alla situazione di crisi causata dal COVID-19.
Certamente siete stati già informati dai vostri consulenti amministrativi, tuttavia riportiamo di seguito alcune misure di sostegno e fiscali di maggiore interesse da valutare con l’assistenza del vostro commercialista e secondo le vostre esigenze, in relazione allo stato della vostra Impresa.
E’ previsto il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività dell’Impresa (articolo 28).
Le Imprese con ricavi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo d’imposta dell’anno precedente, che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta dell’anno precedente, hanno diritto ad un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione dell’immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa), successivamente al pagamento del canone mensile di affitto previsto.
Inoltre le Imprese possono accede a due diverse misure a sostegno di spese sostenute per l’acquisito dei dispositivi di protezione individuale, per la sanificazione (pulizia e disinfezione) e per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza, nei propri ambienti di lavoro.
Per alcune delle spese considerate a sostegno l’Impresa può fare riferimento ad entrambe le misure scegliendone una, per esempio le spese sostenute per acquisto di barriere e pannelli protettivi e loro installazione; per alcune spese l’Impresa deve fare riferimento esclusivamente al contributo a fondo perduto, per esempio l’acquisto di dispositivi per la sanificazione (pulizia e disinfezione) dei luoghi di lavoro; per alcune spese ancora, per esempio l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, l’Impresa deve fare riferimento esclusivamente al credito di imposta.
Nel caso di spese che possono accedere ad entrambe le misure, ovviamente l’impresa ne deve scegliere una (contributo a fondo perduto o credito di imposta).
Le misure prevedono:
1. Il contributo a fondo perduto per acquisto di apparecchi/attrezzature/dispositivi di sanificazione (pulizia e disinfezione) degli ambienti di lavoro e altri dispositivi di protezione individuale con riferimento alla sede (o sedi) dell’Impresa per la riduzione del contagio da Covid-19 (articolo 95).
Per stimolare e favorire l’adeguamento delle Imprese al “Protocollo condiviso per il contrasto e la diffusione del virus negli ambienti di lavoro” (ex allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020) è stato stabilito che esse possano chiedere il contributo a fondo perduto per spese sostenute e documentate relative all’acquisto di:
- apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori comprensivi dei costi di installazione; per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi per la sanificazione (pulizia e disinfezione) dei luoghi di lavoro;
- sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro, tra cui i rilevatori di temperatura corporea;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale;
l’importo massimo del contributo a fondo perduto è pari ad € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti – € 50.000 per imprese da 10 a 50 dipendenti – € 100.000 per imprese con più di 50 dipendenti;
la procedura per chiedere ed ottenere il contributo a fondo perduto sarà gestita da INVITALIA, sulla base delle indicazioni INAIL che verranno fornite in seguito.
2. Il credito di imposta per la sanificazione (pulizia e disinfezione) e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale – DPI, negli ambienti di lavoro dell’Impresa (art. 125).
E’ stato stabilito che le Imprese possono beneficiare di credito d’imposta dimostrando le spese sostenute per sanificazione (pulizia e disinfezione) degli ambienti e delle attrezzature/mezzi di lavoro (anche veicoli per lavoro); per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale dei lavoratori stessi e dei presenti;
il credito di imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel corso del 2020, sino ad un massimo di 60.000 € per Impresa.
A titolo riassuntivo, sono ammesse alla misura del credito di imposta le spese sostenute per:
- la sanificazione (pulizia e disinfezione) degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa dell’Impresa e dei relativi strumenti/mezzi di lavoro;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di ulteriori dispositivi per la sicurezza quali: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (sono incluse anche le eventuali spese di installazione);
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti per pulizia e disinfezione;
- l’acquisto di apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori comprensivi dei costi di installazione; per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa);
l’Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, fisserà criteri e modalità per fruire del credito d’imposta.
PUNTO B
Impianti ad uso privato di distribuzione di carburante – proroga termini (art. 130).
Sono stati prorogati i termini per ottenere la licenza fiscale per i depositi con distributori ad uso privato di gasolio e del conseguente obbligo di tenuta del registro di carico e scarico carburante in modalità semplificata (vedi nostre circolari n° 15/2020 e 28/2020);
per cui tutti i depositi con distributori ad uso privato di gasolio per autotrazione interni all’Impresa con capacità superiore ai 5 mc (e tutti i depositi di gasolio non per autotrazione interni all’Impresa con capacità superiore ai 10 mc) dovranno essere in possesso di apposita Licenza Fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Dogane con obbligo di tenuta del registro di carico e scarico carburante acquistato a partire dal 1° gennaio 2021 (e non a partire dal 30 giugno 2020 come era stato stabilito con nota dell’Agenzia delle Dogane n° 94214 del 18/03/2020 – vedere nostra circolare n° 28/2020).
Cordiali saluti,
La Segreteria ASPI