Circolare n° 58/2021
Siamo lieti di potervi annunciare che il Senato della Repubblica Italiana oggi ha definitivamente convertito in legge il decreto 77/2021 con, all’articolo 35 – lettera <e-bis>, l’emendamento in oggetto come proposto, insieme all’Associazione Spurghisti Lombardi e CONFTRASPORTO, alla Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica, On. Vannia Gava, nel giugno scorso e poi commentato nell’incontro del 5 luglio scorso.
Riportiamo nell’allegato il nuovo testo del comma 5 in oggetto ed attendiamo la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale per fornirvi indicazioni operative.
Cordiali saluti
La Segreteria ASPI
Articolo 35. (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare)
e-bis) all’articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 »