Circolare n° 58/2020
A. Esenzione IVA decreto Rilancio (d.l. n° 34/2020).
A seguito di richieste rivolte a questi uffici relativamente all’esenzione dell’IVA prevista dal decreto rilancio (d.l. n° 34/2020) precisiamo che l’art. 124 prevede l’esenzione dell’IVA fino al 31 dicembre 2020 per le cessioni (vendita) fra gli altri, dei seguenti beni:
“… mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri;
inoltre, ma solo per finalità sanitarie, per cessioni di articoli:
… di abbigliamento protettivo quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici”.
A partire dal 1° gennaio 2021 per le cessioni di tali beni verrà applicata l’aliquota IVA ridotta del 5%.
Ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato stabilito che le cessioni dei beni sopra riportati, effettuate entro il 31 dicembre 2020, saranno esenti IVA.
Ricordiamo che le spese sostenute per l’acquisto di mascherine, disinfettanti, termometri, possono beneficiare poi delle misure del contributo a fondo perduto o al credito di imposta (come riportato nella nostra circolare n° 56/2020) per l’acquirente utilizzatore.
B. Raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità.
L’ISS (Istituto Superiore Sanità), ha aggiornato in data 25 maggio 2020 il Rapporto ISS COVID-19 n° 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars-Cov-2” (vedi nostra circolare n° 47/2020), che vi alleghiamo in cui sono riassunte le prescrizioni di carattere generale per il mantenimento di una buona qualità dell’aria negli ambienti lavorativi, per la pulizia degli ambienti e degli impianti di ventilazione.
Vi alleghiamo, inoltre, il Rapporto ISS COVID-19 n° 25/2020 del 15 maggio 2020 contenente le “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza Covid-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”.
Riteniamo debbano sempre valere le definizioni ex D.M. 274/1997 per cui il termine sanificazione comprende molteplici attività, tra cui la pulizia e la disinfezione, che da sole valgono comunque per azione virucida e battericida.
Il documento ISS aggiornato fornisce molte indicazioni utili su come e con cosa pulire e sanificare (attività intese come pulizia/disinfezione ex Covid-19 e quindi per azione virucida e battericida) periodicamente i locali, gli ambienti di lavoro e le altre aree (quali ad es. spogliatoi, aree comuni e di svago); le prescrizioni sono di carattere generale e si applicano a tutte le attività lavorative, come previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020 – vedi nostra circolare n° 48/2020)
Ricordiamo che il Protocollo prevede che, oltre alle pulizie giornaliere, devono essere effettuate sanificazioni periodiche (intese come pulizia/disinfezione ex Covid-19) dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi touch e mouse), degli spogliatoi e delle aree comuni e di svago.
Sono riportate le diverse procedure di sanificazione (da intendersi come pulizia/disinfezione in assenza di infestanti – larve – parassiti – insetti – funghi – altro che richieda impiego di sostanze chimiche per disinfestazione) e i diversi trattamenti utilizzabili, indicando anche l’efficacia del trattamento rispetto alla inattivazione del virus.
Il documento ISS 25/2020 del 15 maggio scorso fornisce anche informazioni su utilità e rischi delle diverse sostanze disinfettanti attualmente reperibili sul mercato, tra cui anche l’ozono; vi consigliamo di studiarlo con molta attenzione.
Inoltre viene precisato che i rifiuti prodotti nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione (quali stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine, ecc.) effettuate in ambienti lavorativi (non sanitari), ove non abbiano soggiornato soggetti positivi al Covid-19, vanno conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuto urbano non differenziato” (CER 20.03.01).
Cordiali saluti,
La Segreteria ASPI