Circolare n° 8/2020
Vengono lette ed ascoltate, attraverso i media, notizie di illeciti commessi da Imprese del nostro settore nello svolgimento di attività che comprendono la gestione di rifiuti.
Anche di recente sono state pubblicate notizie che hanno riferito degli illeciti commessi da talune Imprese che hanno scaricato dai propri veicoli rifiuti nella rete fognaria attraverso i tombini; verificate le responsabilità della Magistratura competente, le condanne possono essere rilevanti con riferimento sia al Codice Civile che al Codice Penale anche per gestione illecita di rifiuti, ma non solo.
Riteniamo importante evidenziare i seguenti punti fondamentali che devono essere sempre tenuti in considerazione ed in piena evidenza a tutti gli Operatori (Datori di lavoro e Lavoratori):
- i materiali di cui il Produttore intende o abbia l’obbligo di disfarsi, caricati su un veicolo per il trasporto stradale sono certamente “RIFIUTI”;
- per i RIFIUTI, caricati su un veicolo per il trasporto stradale, anche quelli derivanti da pulizia impianti fognari, deve essere compilato un documento di trasporto che è il F.I.R. (Formulario Identificazione Rifiuti) prima di iniziare il trasporto dei medesimi verso il Destinatario previsto, il F.I.R. accompagna sempre il trasporto del carico dei rifiuti sino a Destinatario previsto; è necessario garantire sempre la tracciabilità dei rifiuti gestiti con modalità espresse dalle norme in materia in modo ben chiaro; la materia è primariamente regolamentata nella parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (T.U.A. = Testo Unico Ambientale) che riguarda espressamente la gestione dei RIFIUTI, DD.MM. 145 e 148 del 1998;
- il trasportatore deve sempre garantire la tracciabilità dei rifiuti dal momento che li carica sul proprio veicolo e sino a quando li scarica al Destinatario previsto, con gli strumenti e le modalità poste dalle norme in materia;
- i Destinatari che possono accettare i rifiuti sono sempre soggetti autorizzati al relativo trattamento, per smaltimento o per recupero, compresi i Gestori dei depuratori delle acque reflue urbane che abbiano fatto la prevista comunicazione alla Regione di competenza ex articolo 110 – comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (T.U.A. = Testo Unico Ambientale) per poter trattare determinati rifiuti in relazione alla potenzialità residua dell’impianto stesso;
- gli impianti fognari (reti o sistemi di raccolta isolati) per definizione non contengono RIFIUTI ma SCARICHI, come chiaramente specificato e descritto nella parte III del T.U.A.;
- i RIFIUTI da pulizia impianti fognari sono costituiti dai materiali estratti dagli impianti medesimi a seguito delle operazioni di pulizia comunque condotte; i RIFIUTI si generano nella fase di estrazione e carico definitivo su mezzo di trasporto la quale determina discontinuità del flusso o giacenza degli SCARICHI in condotte o deposito ex articoli 74 e 100 del T.U.A..
Per quanto esposto ai precedenti punti 5 e 6 risulta evidente che scaricare da un veicolo RIFIUTI in un tombino, o in altri luoghi non autorizzati e non tracciati, significa scaricare RIFIUTI in un luogo che contiene “acque reflue” che non sono RIFIUTI, o altri luoghi comunque non autorizzati a ricevere RIFIUTI, questo è reato grave in materia ambientale.
A tale reato poi possono aggiungersi altri reati, tra cui:
- mancata tracciabilità dei rifiuti caricati sul veicolo;
- mancata individuazione preventiva del Destinatario autorizzato a ricevere il carico di rifiuti,
- possibile illecito amministrativo nell’addebito del servizio al cliente,
- possibile coinvolgimento in rete del cliente anche inconsapevole,
- concorrenza sleale e truffa,
- uso non autorizzato, abuso e danneggiamento di beni altrui (impianto fognario per gli scarichi o altri luoghi pubblici o privati),
- violazione di norme sanitarie e salute pubblica,
ed eventualmente altro che la Magistratura dovesse riscontrare caso per caso.
Vi raccomandiamo di tenere sempre in considerazione questa circolare e di operare sempre in conformità alle precise norme in materia di trasporto e gestione dei rifiuti, sempre nel pieno rispetto del Codice della Strada e del T.U.A. per la tutela ambientale, per la sicurezza ed il bene vostro e di tutta la collettività, favorendo e sostenendo sempre la concorrenza leale tra le vostre imprese: tutti comportamenti che certamente possono contribuire a crescita e sviluppo sociale e che evitano la perdita dell’onorabilità e di valori costruiti.
Cordiali saluti,
La Segreteria ASPI