Circolare n° 31/2020

A seguito di richieste di chiarimento pervenute dalle imprese associate sull’ autorizzazione al Prefetto per la prosecuzione delle attività prevista ex DPCM 22 marzo 2020, precisiamo quanto segue.
Il DPCM 22 marzo 2020 all’art. 1 lett. <a> (vedi anche nostra circolare n° 29/2020) prevede la chiusura delle attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale ad eccezione di una serie di attività riportate nell’Allegato 1 (l’allegato riporta una sedie di codici ATECO di imprese che sono autorizzate a continuare a svolgere le proprie attività).
Fra i codici ATECO delle attività che possono continuare ad operare ci sono anche quelle svolte dalla vostra impresa (capitolo 37, 38, 39, 49, 71).
Art. 1 lett “a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1…”
Il DPCM 22 marzo 2020 prevede, inoltre, che per le attività riportate all’art. 1 lett <d> “attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché’ dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera <e> (ossia quelli di cui alle Legge n° 146/1990); “le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo” (lett <g>); le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa,” (lett. <h>) possono continuare ad operare solo “previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite …”.
Per cui le attività sopra elencate (lett. d, e, g, h) devono inviare apposita PEC al Prefetto con cui comunicano la prosecuzione della loro attività (in quanto o svolgono attività funzionali alle filiere escluse dalla sospensione, o svolgono attività a ciclo produttivo continuo o attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale).
Le vostre imprese essendo ricomprese fra quelle che possono continuare ad operare sulla base dei codici ATECO riportati nell’Allegato 1 NON DEVONO FARE ALCUNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA PREFETTURA.
Cordiali saluti
La Segreteria ASPI