Accade, in concomitanza di gare di appalto o differenti interpretazioni della norma tra imprese concorrenti, che vengano diffuse comunicazioni ed articoli di riviste sulla questione di chi debba essere considerato Produttore dei rifiuti classificati con CER 200304 e 200306, con l’effetto di determinare incertezze e disagi per gli Operatori, per i Gestori degli impianti di trattamento rifiuti e, talvolta, anche per alcuni Organi di controllo delle specifiche attività.
Noi riteniamo che la sola questione del Produttore dei rifiuti con CER 200304 e 200306 nulla possa rilevare ai fini della tutela ambientale a condizione che siano rispettate le norme sulla tracciabilità dei rifiuti e sulla loro corretta gestione da parte dei soggetti coinvolti.

Permangono sul territorio nazionale due contrapposte interpretazioni su chi debba essere il Produttore di detti rifiuti, entrambe si ispirano al pieno rispetto delle regole del TUA. In questa situazione di incertezza, gli Operatori del settore, i Gestori dei servizi pubblici specifici ed i Gestori degli impianti di conferimento, attendono dalle Istituzioni un chiarimento definitivo, che oggi ancora manca anche se uno specifico emendamento è stato proposto alle valutazioni del Parlamento nelle ultime legislature (2012 e 2015).

La prima interpretazione, certamente la più diffusa tra Operatori e Gestori di impianti, considera Produttore di tali rifiuti il soggetto che effettua la pulizia manutentiva degli impianti fognari, cioè dalla cui attività hanno origine i rifiuti, per una lunga serie di motivi pratici e di logica operativa, ma innanzitutto considerando le norme in materia e la loro evoluzione nel tempo:
• sino alla emanazione della Direttiva 9 aprile 2002 c’era solo il CER 200304, successivamente tale CER ha classificato i rifiuti costituiti da “fanghi delle fosse settiche” ed il nuovo CER 200306 ha classificato i “rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico”; entrambi prodotti da attività di pulizia delle reti fognarie, cioè delle infrastrutture preposte a raccoglie e convogliare le “acque reflue” che il TUA considera “scarichi” (non rifiuti).
• La rete fognaria è definita alle lettere <dd> dell’articolo 74 del TUA e comprende il sistema di canalizzazioni per raccolta e convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali e urbane fino al recapito finale (scarichi e non rifiuti); la rete fognaria è normalmente costituita da vari componenti quali: condotte di varie forme – sifoni – fosse settiche – impianti sollevamento – pozzetti – ecc., che hanno differenti funzioni sul percorso delle acque reflue dalla ricezione iniziale sino al recapito finale.
• Il comma 5 dell’articolo 230 al TUA ebbe a chiarire (nel 2010) che i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva; si noti che il citato comma 5 giustamente non distingue tra CER 200304 e CER 200306, ma fa riferimento indistinto a rifiuti da pulizia manutentiva dei vari componenti la rete fognaria, sia pubblica che asservita ad edifici privati, necessari per assicurarne corretto funzionamento, assenza di cattivi odori, adeguato rendimento idraulico, efficienza sino alla destinazione finale.
• L’articolo 100 al TUA è parte della “disciplina degli scarichi” e fa puntuale riferimento a “reti fognarie” inglobando in esse anche situazioni particolari aventi l’unico scopo di raccogliere acque reflue (non rifiuti); al comma 3 è specificato che per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producano “acque reflue domestiche” (non rifiuti), le Regioni individuano sistemi individuali … omissis …che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, evidentemente con riferimento agli scarichi.
• Con riferimento al precedente punto, la definizione di “acque reflue domestiche” è alla lettera <g> dell’articolo 74 al TUA e vengono specificate “acque provenienti da insediamenti e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche” , quindi sempre “scarichi” e non rifiuti, comunque raccolte.
Tra l’altro giova ricordare che se si trattasse di rifiuti ricorrerebbe il preciso obbligo, in capo a chi ne farebbe deposito temporaneo, di smaltirli entro un anno al massimo se non raggiunta la quantità massima ammessa trattandosi di rifiuti non pericolosi, con precisi obblighi di gestione.
• Varie sentenze della Corte di Cassazione, tra cui una recente del 5 febbraio 2015 n° 11029, sembra indichino che la giurisprudenza si sia consolidata nel senso di escludere che vada considerato Produttore dei rifiuti colui nel cui interesse venga svolta l’attività da cui traggono origine i rifiuti, dunque le responsabilità per la gestione dei rifiuti fanno capo solo a carico di chi materialmente ed autonomamente svolga attività da cui originano rifiuti.

La seconda interpretazione differenzia i rifiuti classificati con CER 200304 da quelli classificati con CER 200306, sostenendo che i primi (CER 200304) debbano essere considerati prodotti dal soggetto o residente richiedente il servizio di pulizia manutentiva limitatamente al manufatto della fossa settica, i secondi (CER 200306) invece si debbano considerare prodotti dall’Impresa che effettua la pulizia manutentiva di una rete fognaria limitatamente alla parte dinamica (scorrimento reflui) dell’infrastruttura a rete.

Per inciso, diciamo che l’eventuale errore nella compilazione del FIR per indicazione errata del Produttore, fatta salva la completa tracciabilità dei rifiuti non pericolosi (urbani o assimilati agli urbani) sin dal luogo di carico, fatto salvo il rispetto di tutte le altre condizioni stabilite dalle norme per la gestione dei rifiuti e dall’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali dell’Impresa, assicurato dall’Impresa stessa il pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 193 del TUA ed in particolare del suo comma 12, comporterebbe una sanzione pecuniaria, comunque con diritto alla richiesta di essere ascoltati dall’Istituzione che abbia emesso il verbale di contestazione e con diritto al ricorso contro la stessa Istituzione per annullamento del verbale medesimo.

Da questa Associazione Nazionale viene espresso il convincimento che sia corretta la prima interpretazione per i motivi esposti e per altre ragioni che abbiamo ritenuto di riassumere in uno specifico capitolo “classificazione dei rifiuti” delle Linee Guida ASPI messe a disposizione, a titolo oneroso, delle imprese e dei soggetti pubblici e privati che volessero consultarle, valutarle, adottarle.
Riteniamo importante sottolineare ed evidenziare tre punti delle Linee Guida ASPI affinché non sfuggano a nessuno:
1. lo scopo, le basi e le condizioni su cui sono stati sviluppati i testi dei vari capitoli sono riportate nella “Prefazione” delle medesime;
2. le Linee Guida ASPI non devono mai essere considerate sostitutive né integrative delle disposizioni legislative per le materie trattate, né alternative, neanche parzialmente, ai manuali d’uso dei veicoli, macchinari ed impianti utilizzati per le attività descritte;
3. al capitolo “classificazione dei rifiuti”, per la tracciabilità dei rifiuti si fa chiaro riferimento agli articoli 230 (comma 5) e 193 (comma 12) del TUA, escluso quindi ogni riferimento all’articolo 266. Ciò significa, ricordiamo, che devono essere rispettate tre condizioni fondamentali per il rispetto delle norme:

– la tracciabilità, e quindi la corretta compilazione dei FIR, deve essere garantita sin dal primo luogo di raccolta dei rifiuti, che coincide con il luogo in cui si effettua l’intervento di pulizia manutentiva con carico dei rifiuti di risulta (non con la sede dell’impresa);
– si considera (fictio legis ex comma 5 dell’articolo 230 al TUA) Produttore dei rifiuti il soggetto che effettua la pulizia manutentiva, salvo casi particolari indicati;
– la detenzione dei rifiuti raccolti e tracciati con FIR non deve superare le 48 ore (esclusi dal computo i giorni di divieto circolazione per i veicoli pesanti stabiliti con specifico decreto del MIT a dicembre di ogni anno per l’anno successivo) con le modalità specificate all’articolo 193 del TUA.

E’ ben noto che la stragrande maggioranza dei rifiuti da pulizia manutentiva di impianti fognari sia costituita da quelli classificati con CER 200306, di cui tutti, a livello nazionale e locale senza eccezione alcuna, riconoscono debba considerarsi Produttore l’Impresa che effettua la pulizia manutentiva, che opera anche con specifico riferimento ai citati comma 5 dell’articolo 230 ed articolo 193 del TUA, senza per questo creare, di norma, ombre e supposizioni di comportamenti illeciti.
In minor parte i rifiuti da pulizia manutentiva degli impianti fognari sono classificati con CER 200304 quando risultano dalle fosse settiche, che generalmente hanno una o più condotte di adduzione provenienti dagli insediamenti abitativi ed una condotta di abduzione verso la condotta principale.
La differenza deriva dalla prevalente estensione delle infrastrutture dinamiche per scorrimento dei reflui sino alla destinazione finale, rispetto a quelle statiche costituite dalle fosse settiche in cui avviene naturalmente la fermentazione dei materiali organici, la decantazione e la separazione di buona parte dei sedimenti insolubili che vengono trattenuti per preservare da intasamenti la parte dinamica delle infrastrutture.
Chi avesse la possibilità di visitare un impianto di depurazione scarichi urbani, vedrebbe in testa lo sbocco di un grande adduttore che scarica liquidi sporchi nei percorsi e nelle vasche di depurazione; evidentemente i sedimenti e le parti insolubili degli scarichi urbani sono rimaste prevalentemente nelle fosse settiche, in parte minore si sono depositate nel percorso delle condotte ed in minima parte sono nei liquidi sporchi scaricati all’impianto di depurazione.
Tra i rifiuti classificati con CER 200304 una minima parte è poi costituita dai rifiuti da pulizia Bagni Mobili, che non trovano esplicita collocazione nel TUA, ma che riteniamo possano essere ricondotti al comma 3 dell’articolo 100 al TUA perché installazioni isolate destinate a raccogliere scarichi da assimilare, evidentemente, ad “acque reflue domestiche” come specificate alla lettera <d> dell’articolo 74 al TUA.
Per questo, non troviamo altri motivi, possiamo ritenere che anche l’esigua quantità dei rifiuti da pulizia ed igienizzazione dei Bagni Mobili debba essere classificata con il CER 200304; ciò trova riscontro anche nelle iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali delle imprese che svolgono la specifica attività per la quale viene considerato appunto il CER 200304.
Conseguentemente i rifiuti da pulizia ed igienizzazione Bagni Mobili riteniamo debbano essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti da pulizia fosse settiche, stante anche la classificazione con lo stesso CER.
Facciamo riferimento, per la massima chiarezza possibile, a Bagni Mobili di proprietà o in concessione delle Imprese specializzate che li mettono a disposizione dei Committenti di servizi igienici mobili, allocandoli adeguatamente in aree messe a disposizione dai Committenti medesimi e mantenuti sicuri, efficienti, completi di dotazioni e poi riforniti periodicamente, funzionanti ed igienizzati; tali Imprese specializzate provvedono anche alla sostituzione dei Bagni Mobili eventualmente danneggiati ed infine li ritirano a chiusura del contratto stipulato con il Committente.
In buona sostanza si tratta normalmente di servizio di igiene pubblica su aree assegnate in comodato dai Committenti, fornito dalle Imprese specializzate con proprie (o in concessione) unità mobili, propri mezzi, proprio personale, sotto la propria responsabilità ed in autonomia operativa per garantire i servizi alle condizioni fissate dai contratti.
Esistono casi particolari in cui il soggetto/Ente che chiede i Bagni Mobili voglia espressamente anche gestirli con proprio personale e con la partecipazione “controllata” dell’Impresa fornitrice; tali casi sono pure nelle previsioni delle Linee Guida ASPI specifiche per Bagni Mobili.

Differenti sarebbero i casi, da noi non riscontrati, di affitto o vendita dell’unità mobile tout court, che l’Acquirente poi gestirebbe autonomamente per le sue necessità.

Riteniamo utile una ulteriore precisazione per differenziare i rifiuti da attività di manutenzione ex commi 1 – 2 – 3 dell’articolo 230 ed articolo 266 del TUA, da quelli da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie ex comma 5 del citato articolo 230, che il legislatore ha opportunamente specificato e separato per le differenti modalità di gestione.

La particolarità dei rifiuti da pulizia manutentiva reti fognarie, rispetto ai materiali e rifiuti da altre attività manutentive, la individuiamo nel fatto che i CER 200304 e 200306 individuano già “rifiuti” generati dalla specifica attività sin dal luogo di raccolta (cantiere) dove deve essere compilato il FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) per poterne iniziare il trasporto con le modalità stabilite all’articolo 193 del TUA e nei tempi del relativo comma 12, quindi non si tratta di materiali da valutare e classificare successivamente.
Non può valere, infatti, la circostanza del “deposito temporaneo” di tali rifiuti (CER 200304 e 200306) presso la sede dell’Impresa che ha effettuato la pulizia manutentiva, per la stessa definizione del termine in corsivo virgolettato e riportata all’articolo 183 – comma 1 – lettere <bb> del TUA, che è ammesso “… prima della raccolta … “ dei rifiuti medesimi; né l’Impresa può farne “stoccaggio provvisorio” in mancanza di specifica autorizzazione.
Nelle attività di pulizia reti fognarie, infine, riteniamo non sia applicabile l’articolo 266 del TUA semplicemente per quanto riportato al suo comma 1 che ne limita l’applicazione a “ … attrezzature sanitarie … opere, costruzioni, impianti destinati … smaltimento … riciclaggio … distruzione … rifiuti … bonifica …”, che non comprendono le “reti fognarie” che collettano e trasportano “scarichi” (non “rifiuti”). I rifiuti con CER 200304 e 200306 hanno origine dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie nel momento della raccolta finalizzata al loro trasporto, in ragione del fatto che la raccolta dei liquami di risulta dall’azione di pulizia determina discontinuità nel percorso degli “scarichi acque reflue urbane” verso la loro destinazione finale all’interno della rete fognaria.

Questa Associazione Nazionale conferma la disponibilità delle Linee Guida ASPI, esclusivamente in formato cartaceo con divieto di riproduzione non autorizzata, per chiunque volesse richiederle; in esse sono contenute molte indicazioni tecniche – operative – procedurali – autorizzative – organizzative – legislative – previdenziali – assicurative – sulla sicurezza, con l’intento di dare un contributo utile agli operatori ed ai Committenti per operare sempre correttamente, in sicurezza e con efficacia.

Associazione ASPI.