DIRETTIVA MINISTRO DELL’INTERNO dell’8 marzo 2020 n° 14606
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il d.P.C.M. 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 dell’8 marzo 2020, sono state ridefinite le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19.
Nelle more della definizione di più puntuali indicazioni in merito alle modalità di attuazione di dette misure, all’esito del confronto in atto in sede di Comitato tecnicoscientifico e Comitato Operativo, in primo luogo, si ritiene necessario fornire le prime indicazioni su alcune disposizioni del citato provvedimento.
Il provvedimento sostituisce integralmente le disposizioni recate dai precedenti d.P.C.M. del 1° e del 4 marzo che cessano, dunque, di trovare applicazione e introduce misure che sono efficaci, salve diverse disposizioni nelle stesse contenute, fino al 3 aprile 2020.
Più in dettaglio, l’art. 1 del nuovo d.P.C.M. prevede la creazione di un’area unica, comprendente il territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province (cinque dell’Emilia-Romagna, cinque del Piemonte, tre del Veneto e una delle Marche).
Nell’ambito di tale area – che sostituisce le “zone rosse” attivate sulla base dei cennati decreti del 1° e del 4 marzo – viene prevista l’applicazione di misure rafforzate di contenimento dell’infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi ultimi giorni.
Nel contempo, l’ art. 2 del provvedimento prevede la rideterminazione delle misure di contrasto dell’epidemia, soggette a unifonne applicazione sul resto del territorio nazionale.
Il citato provvedimento, nel ribadire l’attribuzione ai Prefetti, territorialmente competenti, del monitoraggio sull’attuazione delle misure di contenimento adottate dalle varie Amministrazioni interessate, ha previsto che gli stessi assicurino l’esecuzione delle misure di cui all’art. 1, concernente la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
E’ altresì previsto che, per lo svolgimento delle predette attività, il Prefetto – ove ne ricorra la necessità- si avvale delle Forze di polizia, con il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché di personale delle Forze Armate.
Viene, inoltre, confermata anche l’ esigenza che delle iniziative intraprese (sia nell’ambito dell’area “a contenimento rafforzato”, sia sul resto del territorio nazionale) i Prefetti diano comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia Autonoma interessata.
L’esercizio di tali compiti chiama in causa l’intero spettro delle funzioni e delle prerogative che la legge riserva al Prefetto, a cominciare da quelle di Autorità provinciale di p.s., volte ad assicurare sul territorio il coordinamento delle diverse “componenti” dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Al riguardo, occorre in primo luogo evidenziare come, per la concreta attuazione delle suddette prescrizioni, sia indispensabile far leva, innanzitutto, sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, ai quali andrà rivolta una puntuale attività di comunicazione istituzionale da parte di tutte le Autorità competenti.
Ciò posto, le SS.LL – nell’espletamento delle funzioni di rappresentanza generale di governo sul territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, nonché di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art.13 della legge 1° aprile 1981, n.121, e nell’ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – vorranno porre in essere ogni utile iniziativa per il coinvolgimento di tutte le Autorità primariamente competenti, nonché di quelle Amministrazioni che potranno svolgere ogni utile azione per l’attuazione del cennato Decreto.
In quest’ ottica, sarà pertanto cura delle SS.LL. convocare a stretto giro i Comitati Provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche da remoto e in composizione flessibile, al fine di esaminare e definire le funzioni da ciascuno svolte.
Inoltre, i Prefetti dei Capoluoghi di Regione, nelle funzioni di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie, ai sensi dell ‘ art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 , dovranno acquisire ogni utile elemento dalle Regioni, ordinariamente competenti in materia di sanità, al fine di coordinarsi, auspicabilmente in via preventiva, nella superiore esigenza dello svolgimento ordinato delle funzioni di ciascuna Istituzione in questo specifico contesto emergenziale.
Ferma restando la piena autonomia nelle materie di competenza regionale, come individuate dalle disposizioni vigenti, va rilevata l’ esigenza che in ogni caso, e soprattutto in questo delicato momento, non vi siano sovrapposizioni di direttive aventi incidenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, che rimangono di esclusiva competenza statale e che vengono adottate esclusivamente dalle Autorità nazionale e provinciali di pubblica sicurezza.
Il riferimento è, in particolare, alla previsione di cui alla lett. a) del comma 1 del citato articolo che, nei suddetti ambiti territoriali, prescrive di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori in questione, nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute.
Al riguardo, attesa l’ampia estensione geografica delle aree interessate, nonché l’ elevato numero dei potenziali destinatari dell ‘ applicazione delle misure in questione, la previsione normativa in esame non contempla l’adozione di procedure di autorizzazione preventiva agli spostamenti.
Si rende, pertanto, necessario adottare, nell ‘ambito del più ampio piano coordinato di controllo del territorio a mente della legge n. 128/2001 , specifiche modalità di vigilanza sull’osservanza delle cennate prescrizioni, anche ai fini della verifica della rispondenza delle motivazioni addotte dagli interessati ai presupposti indicati dalla disposizione sopra citata.
Rileveranno, in proposito, elementi documentali comprovanti l’effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione naturalmente che l’ attività lavorativa o professionale dell ‘ interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del COVID-19 (come, ad esempio, i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche di cui all’art. 1, comma 1 lett. h) del d.P.C.M.), ovvero di situazioni di necessità che, in sostanza, devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un’attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile; o motivi di salute che si devono identificare in quei casi in cui l’ interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio.
Si soggiunge che, nell’attività di controllo dovrà essere posta particolare attenzione al fine di garantire lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, fatto salvo quanto previsto relativamente all’istruzione, attività già sospesa dal d.P.C.M. in oggetto.
In tale contesto, ove emerga l’ esigenza di dover disporre di contingenti di rinforzo e delle Forze armate, al fine di assicurare l’impiego razionale ed annonico delle risorse disponibili, è necessario che le SS.LL. veicolino le relative richieste unicamente alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che assicurerà – come di consueto – la ripartizione delle forze disponibili.
Premesso che viene, comunque, fatto salvo il diritto al rientro nel territorio del comune di residenza, di domicilio o di dimora degli interessati, va qui evidenziato che l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato.
Nella logica di responsabilizzazione dei singoli, cui si è fatto sopra cenno, si ritiene che tale onere potrà essere assolto producendo un’ autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 4 7 del D.P .R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica.
Va comunque evidenziato che la veridicità delle autodichiarazioni potrà essere verificata ex post.
Stante comunque il richiamato senso di responsabilità dei singoli cittadini, si osserva che il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato provvedimento, è assistito dalla sanzione prevista dall’art. 650 c.p., per l’inosservanza dei provvedimenti dell ‘Autorità, qualora naturalmente il fatto non concretizzi più grave reato.
A questo proposito, al fine di fornire al pubblico un’informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a rendere edotti gli interessati circa il fatto che le più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del d.P.C.M. possono portare a configurare ipotesi di reato, quali quelle di cui all ‘ art. 452 c.p. ( delitti colposi contro la salute pubblica) limitare al massimo i contatti sociali rivolta a coloro che presentano sintomi da infezione respiratoria e rialzo della temperatura corporea maggiore di 37,5° gradi C. Si soggiunge che l’inosservanza di tale raccomandazione può arrivare a configurare l’elemento materiale di reati contro la salute pubblica.
Al fine di assicurare il rispetto delle misure che impongono limitazioni della mobilità, le SS.LL. vorranno attenersi alle seguenti linee di indirizzo.
Per effetto del d.P.C.M. M. 8 marzo 2020, le “zone rosse” preesistenti sono state soppresse e assorbite nelle aree “a contenimento rafforzato”, che viene oggi a ricomprendere l’intera Lombardia e le altre 14 Province di cui al cennato Decreto.
Pertanto a decorrere dall’ 8 marzo i servizi di controllo delle predette “zone rosse”, nelle modalità precedentemente poste in essere, dovranno cessare.
Contemporaneamente andranno attuate · le iniziative finalizzate ad assicurare il rispetto delle limitazioni e delle restrizioni previste dall’art. 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020.
In particolare, per quanto concerne la verifica del rispetto delle limitazioni della mobilità, dovranno essere attuati mirati controlli lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema del trasporto.
Per quanto concerne la rete autostradale e la viabilità principale, nell’ambito del territorio di competenza, i Reparti della Specialità della Polizia Stradale effettueranno i relativi controlli, acquisendo le autodichiarazioni, di cui si è detto sopra.
Analoghi servizi saranno disposti, nella viabilità ordinaria di rispettiva competenza, anche dalle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, nonché dalle Polizie Municipali che i Sig.ri Prefetti avranno cura di coinvolgere attraverso la predisposizione di condivisi e coordinati piani di controllo.
Inoltre, lungo la rete autostradale, i Reparti della cennata Specialità, con la necessaria collaborazione delle società concessionarie, verificheranno anche il rispetto delle limitazioni riguardanti l’esercizio delle attività di ristorazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. n), del d.P.C.M. 8 marzo 2020.
Per quanto concerne, invece, il trasporto ferroviario, la Polizia Ferroviaria curerà, con la necessaria presenza e collaborazione del personale delle Ferrovie dello Stato, delle Autorità Sanitarie e della Protezione Civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni, al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori, anche attraverso apparecchi “termoscan“.
La Specialità, inoltre, attuerà i controlli anche sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni di cui si è detto sopra.
Per quanto concerne i controlli da effettuarsi alle zone di frontiera, si ritiene opportuno evidenziare che, in deroga alle disposizioni che disciplinano l’impiego dei comparti di Specialità delle Forze di Polizia, ai fini del concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’ambito delle operazioni di polizia, i Prefetti delle aree indicate dal d.P.C.M. 8 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 59, potranno disporre del citato personale, previa diretta intesa con il Questore.
A tale riguardo le citate Autorità dovranno, comunque, contemperare le preminenti esigenze di tutela della salubrità pubblica con quelle poste a salvaguardia della sicurezza degli aeroporti e dei porti contro gli atti di interferenza illecita previsti dai locali Piani Leonardo da Vinci e Cristoforo Colombo.
In relazione ai diversi ambiti di intervento, si riportano di seguito le sottonotate prescrizioni:
a) Uffici di Polizia di Frontiera operanti ai confini terrestri
Si rappresenta preliminannente che nell’attuale situazione emergenziale di carattere sanitario i controlli dei movimenti delle persone ai fini del contenimento del contagio nelle aree indicate dal DPCM risultano preminenti.
In considerazione di quanto sopra, il personale operante nei citati presidi costituirà parte integrante del dispositivo di controllo del territorio pianificato in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica secondo le modalità declinate nelie ordinanze emesse dal Questore.
In particolare, lungo la fascia confinaria italo-svizzera, il personale operante verificherà il possesso della documentazione giustificativa che dovrà essere prodotta da cittadini comunitari/cittadini di Paesi Terzi ai fini del loro spostamento in entrata/uscita dai territori indicati nel citato d.P.C.M. 8 marzo 2020, in stretto raccordo con le Autorità deputate ai controlli sanitari.
In questo senso, il predetto personale dovrà essere impiegato presso i principali valichi terrestri interessati al transito per controllare che gli spostamenti delle persone, in deroga al divieto di circolazione, siano supportati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero siano spostamenti per motivi di salute, mediante le cennate autodichiarazioni.
Per tutelare la superiore incolumità del personale operante e delle persone destinatarie di verifica nell’espletamento delle predette attività di controllo, soprattutto in quei contesti connotati da alto scorrimento ovvero da intenso traffico veicolare, i Sigg. Prefetti avranno cura di raccordarsi con le competenti Autorità elvetiche al fine di porre in essere idonee misure di rallentamento del traffico per consentire l’ effettuazione dei predetti servizi in condizioni di sicurezza.

b) Uffici di Polizia di Frontiera operanti presso gli scali Aerei
VOLI DOMESTICI
Voli in partenza dalle aree indicate dal d.P.C.M.
Presso gli Scali aerei interessati, all ‘atto dei controlli di sicurezza, il personale delle Società di Gestione (Guardie Particolari Giurate) dovrà essere preposto al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche del possesso della prescritta attestazione recante la motivazione che consente l’ingresso/uscita in deroga alle citate previsioni.
Detta attività dovrà essere espletata in stretto raccordo con il personale della Polizia di Frontiera, presente con funzioni di supervisione, opportunamente potenziato anche con personale non in possesso della citata qualifica.
A tal fine i Prefetti dovranno tempestivamente avviare diretti contatti con i Direttori delle Direzioni Aeroportuali interessate e le Società di gestione aeroportuali, che cureranno gli aspetti organizzativi nonché un’accurata campagna d’ informazione anche per il tramite delle Compagnie di Navigazione presenti negli scali.
A tal fine dovrà essere predisposta una modulistica multilingue.
Voli in arrivo nelle aree indicate dal d.P.C.M.
Analoghe attività dovranno essere espletate anche dagli altri Scali nazionali ove sono previsti collegamenti con gli aeroporti ubicati nelle aree interessate dalle citate limitazioni.
Voli in transito
Restano esclusi dalle predette prescrizioni i passeggeri in transito negli aeroporti presenti nelle aree di cui al d.P.C.M. 8 marzo 2020.

VOLI SCHENGEN ED EXTRA-SCHENGEN
Voli in partenza dalle aree indicate dal d.P.C.M.
Le autocertificazioni suindicate dovranno essere richieste unicamente a tutti coloro che sono residenti ovvero domiciliati nei territori interessati dalle limitazioni secondo le modalità previste per i voli domestici.
I cittadini comunitari nonché i cittadini di Paesi terzi dovranno essere resi edotti, con opportune campagne infonnative, del rischio di non essere accettati all’arrivo negli aeroporti di destinazione in quanto provenienti da aree a rischio epidemiologico.
Voli in arrivo nelle aree indicate dal d.P.C.M.
I passeggeri provenienti dall’area Schengen dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso. A tal fine personale delle Società di Gestione, in stretto raccordo con personale della Polizia di Frontiera, effettuerà i citati controlli dopo le verifiche sanitarie. Le predette motivazioni potranno essere rese mediante la compilazione di apposita modulistica distribuita a cura delle Compagnie di Navigazione.
Nei confronti dei passeggeri provenienti da voli extra-Schengen i controlli relativi alle motivazioni del viaggio in deroga alle limitazioni saranno espletati all’atto delle verifiche di frontiera.
e) Uffici di Polizia di Frontiera operanti presso gli scali Marittimi Presso lo Scalo marittimo di Venezia dovranno essere adottate analoghe misure per consentire lo sbarco/imbarco unicamente quando ricorrano le suindicate previsioni e con le modalità individuate per gli Scali aerei.
In relazione all’esigenza di contenere il fenomeno epidemiologico, fino a cessate esigenze non saranno più rilasciati visti di ingresso ovvero shore passa favore dei marittimi e dei membri di equipaggio, fatti salvi i casi che hanno i connotati di assoluta eccezionalità.
NAVI DA CROCIERA
I passeggeri delle navi da crociera non potranno scendere per visita alla città ma potranno transitare unicamente ai fini del loro rientro nei luoghi di residenza ovvero nel Paese di provenienza.
Per l’esecuzione delle restanti prescrizioni di cui all’art. 1, incluse quelle per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione, le SS.LL. vorranno pianificare in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in primo luogo con le Autorità locali, le relative modalità attuative, sotto la vigilanza dei Sindaci, nella loro qualità di Autorità sanitaria locale.
Per quanto concerne, infine, le prescrizioni di cui all’art. 2, finalizzate a unifonnare gli interventi per il contrasto dell’epidemia sul resto del territorio nazionale, si sottolinea la conferma, all’art. 4, dell’attribuzione ai Prefetti territorialmente competenti del monitoraggio sull’attuazione delle misure previste in capo alle varie Amministrazioni.
Alla luce di quanto sopra, le SS.LL. potranno imprimere un significativo impulso ai tavoli ordinariamente già previsti dall’attuale assetto ordinamentale, nell’ambito delle consuete interlocuzioni con le Istituzioni, cui compete la diretta adozione delle varie misure.
Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL.