Decreto Ministeriale 129 del 26 marzo 2020 – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO l’articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell’articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;
VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, recante la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15 e 22 marzo 2020 e, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
CONSIDERATO il permanere della grave situazione di crisi venutasi a creare nel Paese, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che sta interessando anche l’autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti anche di prima necessità e materie prime per l’industria e l’agricoltura;
CONSIDERATO che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020 indicati nel calendario di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell’attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all’emergenza nazionale;
CONSIDERATA l’esigenza di prorogare la sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 29 marzo e 5 aprile, ferma restando la sospensione dei divieti per il trasporto internazionale di cui al D.M. 115 del 13 marzo 2020 fino a successivo provvedimento;
SENTITO il Ministero dell’interno che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell’applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;
VISTA la proposta del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
DECRETA
Articolo unico
1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 29 marzo e 5 aprile, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.
2. Le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.