Circolare Prot. n. 9487 del 24 marzo 2020 – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Con circolare prot. 9209 del 19 marzo 2020 sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Alla luce di ulteriori approfondimenti si rende necessario fornire ulteriori precisazioni.
Pertanto, si ripropone il testo della precedente circolare opportunamente integrato con le innovazioni apportate in carattere grassetto.
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L’art. 103, commi 2 e 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – emanato per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione”.
Il successivo articolo 104 stabilisce che “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.
Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida.
a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell’art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104 del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;
b) carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità (ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020, e dell’art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020) fino al 30 giugno 2020;
c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
d) i permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n 108, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020, e dell’art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020);
e) gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);
f) gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
g) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
h) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
i) sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l.18/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9209 del 19 marzo 2020.